Art. 6.

      1. Al termine del biennio di sperimentazione previsto dall'articolo 5, il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

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      2. Le direzioni scolastiche regionali provvedono a realizzare un monitoraggio costante al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, inviando, con cadenza annuale, i relativi dati agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle agenzie del territorio nonché agli enti e alle associazioni sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.